Furto in orario notturno e aggravante della minorata difesa: quando è possibile configurare la circostanza aggravate della minorata difesa ?

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La Suprema Corte è recentemente intervenuta sulla questione relativa all’applicabilità dell’aggravante della minorata difesa nell’ipotesi in cui un furto venga perpetrato in orario notturno.

Tale aggravante, prevista all’art. 61 n. 5 del codice penale, comporta un aggravio di pena nel caso in cui il reato venga commesso approfittando delle condizioni di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, situazioni queste che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.

La formulazione di tale aggravante ha, tuttavia, sollevato numerosi dubbi interpretativi, risolti dalla recente sentenza n. 15214, con la quale la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, in un classico caso di furto commesso in orario notturno, ha deciso di aderire ad uno specifico orientamento.

Sussistevano, infatti, due principali orientamenti sul punto, illustrati analiticamente nella sentenza.

Secondo un primo orientamento, per poter applicare tale aggravante, era sufficiente l’aver commesso il furto in ora notturna, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, in quanto tale fascia oraria sarebbe caratterizzata da una ridotta vigilanza pubblica sulle pubbliche vie, dalla scarsa probabilità di avere testimoni e dalla mancanza della ordinaria vigilanza da parte del proprietario (Sez. 4, n. 34354 del 08/07/2009, Perica, Rv. 24498801).

La Suprema Corte, in caso analogo, si è spinta ben oltre, configurando l’aggravante anche laddove all’interno dell’esercizio commerciale siano presenti i proprietari, avendo l’aggravante carattere oggettivo ed essendo evento eccezionale la presenza dei proprietari all’interno dell’esercizio di notte (Sez. 5, n. 35616 del 27/05/2010, Di Mella, Rv. 24888301).

Al contrario, secondo un altro orientamento “solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi”(Sez. Un. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio).

In poche parole, posto che lo scopo dell’aggravante è punire più severamente coloro che si approfittano, subdolamente ed in maniera calcolata, di alcune condizioni attinenti lo stato dei luoghi o della persona offesa, sarà necessario valutare di volta in volta se, effettivamente, se le stesse abbiano facilitato concretamente la commissione del reato, così realizzando una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata.

È escluso, secondo la Corte, che sia sufficiente ad integrare l’aggravante il semplice riferimento all’orario notturno.

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