I criteri da utilizzare per capire se può essere applicata la circostanza aggravante dell’avere provocato un incidente stradale nell’ipotesi in cui sia configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza

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Guidare sotto l’effetto di alcool è una condotta aspramente punita dal nostro ordinamento, perché ritenuta estremamente pericolosa per l’incolumità pubblica e per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

L’art. 186, comma 2 bis del Codice della Strada prevede un’aggravante nell’ipotesi in cui taluno provochi un sinistro stradale mentre si trova alla guida in stato di alterazione determinato dall’uso di alcool o stupefacenti.

Nello specifico, la norma stabilisce che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni previste dall’art. 186, comma 2, C.d.S., ivi compresa la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Inoltre, per il caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la patente di guida è sempre revocata.

Orbene, sul concreto significato da attribuire a questa aggravante la giurisprudenza si è a lungo interrogata.

Secondo un primo orientamento, infatti, per configurare l’aggravante “è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso” (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 – dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 27061201 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 – dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 25620901).

Secondo un diverso orientamento, invece, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, che ne diminuirebbe necessariamente la capacità di reazione alla guida (Sez.4, n. 54991 del 24/10/2017 – dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 27155701; Sez. 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 26441901).

In parole povere, secondo alcuni sarebbe necessario provare che l’incidente è stato causato dal soggetto ubriaco alla guida, non essendo sufficiente il suo mero coinvolgimento nel sinistro; secondo altri, invece, sarebbe sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro del soggetto in stato di alterazione alla guida.

Ma cos’è un incidente stradale? Secondo il linguaggio giuridico si definisce come qualsiasi avvenimento o traumatismo, che risulta esser collegato alla circolazione dei veicoli, che produce l’effetto di interrompere il normale svolgimento, causando un pericolo per la collettività.

Ciò premesso, la norma richiede espressamente che il conducente del veicolo in stato di ebbrezza abbia provocato l’incidente.

Sulla scorta del dato letterale della norma, la Suprema Corte tende oggi a non ritenere sufficiente il mero coinvolgimento del soggetto alterato nel sinistro stradale, bensì a richiedere la prova che lo stato di alterazione abbia avuto un’efficienza causale specifica nella causazione dello stesso (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 19/10/2018 n° 47750).

In conclusione, perché possa contestarsi l’aggravante in esame è necessario che sia provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il guidatore non avrebbe potuto evitare in alcun modo il sinistro stradale, neppure se fosse stato sobrio e nel pieno delle proprie capacità fisiche e cognitive.

In mancanza di tale prova, l’aggravante non potrà esser riconosciuta, perché non è giustificabile un aggravio di pena così incisivo sulla base della mera circostanza che il conducente di un veicolo è rimasto coinvolto in un incidente, determinato da circostanze del tutto imprevedibili ed inevitabili e non connesso allo stato di alterazione alcolica.

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