Il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare il sinistro stradale, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile

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Il traffico intenso e caotico delle nostre strade rende sempre più difficile attribuire la colpa nei sinistri stradali. Oggi affrontiamo il tema specifico della responsabilità del conducente di un veicolo per i sinistri che vedono coinvolti pedoni.

Il nostro Codice della Strada, agli artt. 190 e 191, prescrive una serie di condotte che pedoni e conducenti devono reciprocamente tenere, per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare incidenti.

Ad esempio, si segnala che i pedoni hanno sempre l’obbligo di attraversare la carreggiata utilizzando gli appositi attraversamenti pedonali, sottopassaggi o sovrapassaggi e che, solo ove questi mancano o distino più di 100 metri, possono attraversarla solo in senso perpendicolare (mai diagonalmente), ma curandosi di dare sempre la precedenza ai conducenti di veicoli.

Dall’altra parte, tuttavia, i conducenti non solo sono tenuti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali o si accingono a farlo, bensì devono consentire agli stessi di attraversare la carreggiata in sicurezza, allorché abbiano già iniziato l’attraversamento, quando la strada sia sprovvista di appositi attraversamenti pedonali.

Inoltre, i conducenti sono sempre tenuti a fermarsi dinanzi a persone invalide con ridotte capacità motorie o su carrozzella, nonché devono prestare la massima attenzione in presenza di bambini e anziani per prevenire eventuali loro condotte maldestre o scorrette.

Ciò premesso veniamo ora ad un caso che ha recentemente impegnato la Suprema Corte di Cassazione, riguardante un conducente di un veicolo che, eccedendo i limiti di velocità alla guida della propria autovettura, aveva cagionato il decesso di un pedone mentre questi stava attraversando imprudentemente la strada, in orario notturno e in una zona di scarsa visibilità, senza avvalersi dell’apposito sottopassaggio pedonale (trattandosi di zona attigua ad una fermata della metropolitana).

Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello in secondo grado avevano ritenuto il conducente responsabile del reato di omicidio colposo per aver disatteso il rispetto di una fondamentale regola cautelare, ossia quella statuita dall’art. 141 CdS, norma che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza, e di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni ostacolo prevedibile.

Tale disposizione normativa è solo una delle tante norme presenti nel Codice della Strada che tendono ad estendere al massimo gli obblighi di prudenza ed attenzione in capo agli utenti della strada, fino a ricomprendervi addirittura il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari.

L’imputato ricorreva allora in Cassazione evocando il discusso principio dell’affidamento, posto che non sarebbe stato prevedibile l’attraversamento pedonale di un gruppo di persone, a quell’ora della sera, su una strada del genere, nonostante la presenza all’uopo di un apposito sottopassaggio pedonale.

Cosa si intende per principio di affidamento? Trattasi di principio riconosciuto ed applicato nel nostro ordinamento (ad esempio in tema di responsabilità medica d’equipe), in virtù del quale a ciascuno è attribuita la possibilità di fare affidamento sull’altrui diligenza, quale osservanza delle regole cautelari proprie del contesto in cui l’agente opera.

Tale principio è espressione della natura personale e rimproverabile della responsabilità colposa e la circoscrive entro limiti ragionevoli allo scopo di evitare la paralisi di ogni azione i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui.

Ciò detto, tuttavia, è bene sapere che, nell’ambito della circolazione stradale, la giurisprudenza di merito e di legittimità è costante nell’escludere, o quantomeno limitare al massimo, la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza.

Tale principio trova un temperamento, infatti, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

Dunque, l’unico limite è quello della prevedibilità ed evitabilità dell’evento – sinistro, da valutare sempre in concreto, ossia tenendo conto degli elementi spaziali e temporali del caso di specie.

Facciamo un esempio per meglio chiarire la posizione dei nostri giudici: se Tizio, conducente di un veicolo, mentre circola in autostrada intravede Caio, pedone, sulla carreggiata e ciononostante lo investe, lo stesso sarà ritenuto responsabile per lesioni colpose, atteso che in tale situazione appariva prevedibile, seppur imprudente, l’intenzione del pedone di attraversare la carreggiata e, dunque, era dovere di Tizio porre in essere le manovre necessarie per evitare l’investimento.

Diversamente, se Caio si fosse trovato, anziché sulla carreggiata, sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione e funzione dell’autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe legittimamente consentito a Tizio di escludere l’intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento del tutto imprevedibile in tale situazione.

Ciò chiarito, venendo al caso in analisi, la Suprema Corte ha ritenuto di dover rigettare il ricorso avanzato dall’imputato, in quanto, nella situazione di fatto di una strada cittadina poco illuminata, di sera, nei pressi di una fermata della metropolitana, era ragionevolmente prevedibile la condotta delle vittime, visto e considerato che a carico del conducente è posto un obbligo di attenzione, al fine di avvistare i pedoni e prevenire eventuali comportamenti irregolari degli stessi, vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi di obblighi specificatamente previsti dall’art. 190 Cds, nonché al fine di porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

In conclusione, secondo la IV Sezione Civile della Corte di Cassazione “in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, infatti, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (cfr. Sez. 4 n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695), poiché l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili (cfr. Sez. 4 n. 26131 del 03/06/2008, Rv. 241004)” (Cassazione Civile. Sez. IV, sentenza n. 25552/2017).

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