Il medico risponde per la lesione del diritto al consenso informato anche senza una lesione del diritto alla salute

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Qualsiasi intervento medico, anche il meno invasivo, così come qualsiasi trattamento terapeutico deve essere preceduto dal consenso informato del paziente che deve sottoporvisi.

Per “consenso informato” si fa riferimento non al semplice assenso all’intervento/trattamento medico, bensì ad un assenso consapevole, preceduto da un’adeguata e completa informazione, che renda il paziente consapevole di ogni eventuale possibile conseguenza o complicanza.

Solo così potrà garantirsi il diritto alla libera autodeterminazione, nonché alla libertà e alla dignità dell’individuo, sanciti dall’articolo 32 della Costituzione italiana in virtù del quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Viene da chiedersi, tuttavia, se un medico possa essere ritenuto responsabile per aver sottoposto ad intervento medico un paziente, senza prima acquisire il consenso informato, anche nel caso in cui tale intervento sia risultato necessario o, quantomeno, opportuno ed adeguato al caso di specie e sia stato svolto correttamente, senza cagionare al paziente alcun danno alla salute.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 11749/2018, ha stabilito che anche in tale ipotesi il paziente avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato.

La Corte distingue dunque il diritto all’autodeterminazione del paziente (art. 32, secondo comma, Cost.), da quello alla salute (art. 32, primo comma, Cost.).

Dalla violazione dell’obbligo informativo derivano infatti conseguenze dannose, non necessariamente coincidenti con la lesione della salute, quali, ad esempio, la perdita della facoltà di scegliere se sottoporsi o meno all’intervento, se posticiparlo o se, eventualmente, sottoporvisi in un’altra struttura.

La lesione del diritto all’autodeterminazione conseguente alla violazione dell’obbligo informativo, secondo la giurisprudenza, può essere risarcita autonomamente, senza che sia necessario provare in maniera specifica il danno subito.

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