Il possesso di quantità ridotte di sostanze stupefacenti “leggere” fino a 35 grammi non comporta come conseguenza l’arresto

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È la Corte di Cassazione a chiarirlo con la sentenza n.9733/2020.

La vicenda vedeva il Gip escludere sia la configurabilità del requisito della gravità del fatto che la pericolosità dell’arrestato, atteso che l’imputato conduceva un’attività lavorativa trasparente, risultava incensurato e aveva consegnato in modo spontaneo le contenute quantità di sostanza detenute.

Il Sostituto Procuratore, ribadita la legittimità dell’arresto alla luce delle considerazioni poste in essere dalla Polizia Giudiziaria in ordine alla molteplicità delle sostanze in possesso dell’imputato oltre alla strumentazione utile al loro confezionamento, deduceva l’erronea applicazione degli articoli 391, comma 4 -ordinanza di convalida di arresto o fermo quando risulta che gli stessi siano stati legittimamente eseguiti- e 381, comma 4 c.p.p. ai sensi del quale nelle ipotesi previste dal presente articolo (arresto facoltativo in flagranza) si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

La Corte si pronuncia in applicazione delle argomentazioni formulate dal Gip, precisando che avendo il gip operato una disamina non irrazionale delle risultanze investigative delineate nel verbale di arresto, esaurendosi le doglianze articolate nel ricorso in una differente valutazione sull’esistenza dei requisiti di legittimità dell’arresto, che sottende considerazioni di merito non suscettibili di trovare ingresso in Cassazione.

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