Il reato di guida in stato di ebrezza ed i lavori di pubblica utilità: la migliore strategia difensiva al fine di ottenere nel più breve tempo possibile la revoca della sospensione della patente di guida
Purtroppo i procedimenti penali per guida in stato di ebrezza sono all’ordine del giorno nelle aule di giustizia italiana.
Il nostro Legislatore, come noto, punisce la guida sotto influenza di alcool all’art. 186 C.d.S., prevedendo ben tre distinte soglie di punibilità, a seconda del tasso alcolemico rilevato.
In particolare, un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l (lett. A) darà luogo ad un mero illecito amministrativo e comporterà l’irrogazione di una mera sanzione amministrativa (di norma di € 500,00) oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (lett. B), invece, si ricadrà in un vero e proprio illecito penale e, nello specifico, in un reato contravvenzionale punito sia con l’ammenda (da € 800 a € 3.200), sia con l’arresto fino a sei mesi.
In questo caso conseguirà necessariamente anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Infine, allorché il tasso alcolemico rilevato superi l’1,5 g/l (lett. C), il trasgressore verrà punito con l’ammenda (da € 1.500 a € 6.000) e con l’arresto da sei mesi ad un anno, nonché, dulcis in fundo, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Peraltro, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, a meno che tale veicolo non appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso la durata della sospensione della patente sarà addirittura raddoppiata.
Trattandosi di reato contravvenzionale, si segnala che, nelle ipotesi indicate dalle lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, Cds, è ormai prassi consolidata delle Procure notificare al trasgressore un decreto penale di condanna che disponga una pena solo ed esclusivamente pecuniaria, risultante dalla somma dell’ammenda e dall’ulteriore sanzione pecuniaria comminata in sostituzione della pena dell’arresto ai sensi dell’art. 53 L. 689/81.
Svolta questa doverosa premessa, procediamo all’analisi del celeberrimo istituto dei lavori di pubblica utilità, inserito nel Codice della Strada con la Legge 120/2010.
L’art. 186, al comma 9 bis, CDS prevede, infatti, la possibilità (una volta sola) per il contravventore di richiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, in gergo “LPU”, purché non si sia causato un sinistro causale.
È lo stesso legislatore a definire in cosa consistano i lavori di pubblica utilità, ovverossia nello svolgimento “ […] di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze […]”.
Per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità viene detratto un giorno di pena detentiva oppure € 250,00 di pena pecuniaria.
Ma i vantaggi non finiscono qui!
Il legislatore ha previsto ulteriori “bonus” per chi sceglie di richiedere tale misura sostitutiva.
In particolare, se il periodo di servizio presso l’ente ha esito positivo, il Giudice dell’Esecuzione, pronuncerà l’estinzione del reato, dimezzerà il periodo di sospensione della patente di guida e revocherà addirittura il provvedimento di confisca del veicolo che fosse stato precedentemente sottoposto a sequestro.
Posto che, generalmente, il Prefetto dispone sempre in via cautelare la sospensione della patente, al fine di ovviare ai lunghi tempi dell’azione penale che potrebbero inficiare l’effetto benefico della riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente conseguente allo svolgimento proficuo del lavoro di pubblica utilità, è buona prassi oramai ricorrere al patteggiamento con richiesta di conversione in LPU.
Contestualmente a ciò si avanzerà un’istanza al Prefetto chiedendo la sospensione o la revoca dell’ordinanza applicativa della sanzione amministrativa, fino all’emissione del provvedimento definitivo del Giudice Penale, che interverrà solo all’esito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e con il quale verrà disposta anche la riduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Soluzione ancora migliore è, tuttavia, quella di attivarsi in un momento ancora precedente, reperendo il più velocemente possibile un ente disposto a far svolgere all’indagato i lavori di pubblica utilità e facendosi rilasciare una dichiarazione in tal senso dall’ente medesimo, al fine di produrla al PM titolare delle indagini unitamente ad una richiesta di non opposizione all’eventuale emissione di un decreto penale di condanna, purché condizionato alla conversione delle pena in LPU.
Infatti, è lo stesso comma 9 bis dell’art. 186 CDS a prevedere che i lavori di pubblica utilità possano essere disposti anche con il decreto penale di condanna.
Così facendo sarà più facile ottenere una celere definizione del procedimento penale e garantirsi l’effettività dei benefici che il Legislatore ha associato alla concessione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
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