Il reato di resistenza nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio integra il concorso formale di reati

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Il nostro codice penale, come noto, punisce chi impiega violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, per impedirgli di compiere un atto del proprio ufficio o servizio.

A titolo esemplificativo, poniamo il caso di un automobilista che, fermato dalla Polizia Locale, minacci uno degli Agenti nel tentativo di convincerlo a non comminargli una multa.

O ancora, pensiamo ad un capotreno che viene aggredito da un passeggero del treno privo di biglietto ferroviario.

Ebbene, lungi dal voler approfondire in questa sede le miriadi di condotte che possono integrare questo reato, vale la pena soffermarsi su una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione assai dibattuta negli ultimi anni, ossia se siano ravvisabili più delitti, in concorso tra loro, oppure un solo delitto laddove la condotta violenta o minacciosa venga posta in essere da un soggetto, nel medesimo contesto, nei confronti di più pubblici ufficiali.

Vi è infatti chi ritiene che, in una situazione di questo genere, debba sempre esser ravvisato un solo reato, posto che ciò che rileva ai fini del perfezionamento dello stesso è soltanto la condotta oppositiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale.

In poche parole, per i sostenitori di questa tesi, se la condotta violenta o minacciosa è rivolta ad ostacolare od impedire il pubblico ufficiale dell’esercizio delle proprie funzioni il reato sarà unico, anche se concretamente vengono offese più persone.

Un orientamento contrario, invece, ritiene che sussistano tanti reati di resistenza quanti sono i pubblici ufficiali in azione, poiché il delitto si risolve in distinte offese a ciascuno di essi.

A sanare una volta per tutte questo contrasto è intervenuta la Suprema Corte, aderendo al secondo dei due orientamenti e sancendo questo principio di diritto: “In tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, comma 1, c.p. la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (SS. UU. sentenza del 24 settembre 2018, n. 40981).

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