In caso di istanza di applicazione pena su richiesta delle parti c.d. patteggiamento l’imputato può beneficiare di molteplici vantaggi e premi
Il patteggiamento, tecnicamente denominato “applicazione della pena su richiesta delle parti“, è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p., che consiste in un accordo tra l’imputato ed il Pubblico Ministero circa l’entità della pena da irrogare, che può consistere in una sanzione sostitutiva, in una pena pecuniaria o, infine, anche in una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita di 1/3, non superi i cinque anni (c.d. patteggiamento allargato).
In estrema sintesi: con il patteggiamento l’imputato, da una parte, rinuncia a far valere la propria innocenza, dall’altra, ottiene un’importante sconto di pena fino al limite di un terzo.
Senza oggi voler entrare nel merito del funzionamento di questo istituto, ampiamente diffuso ed utilizzato nelle aule di giustizia italiane, ci limitiamo ad analizzare brevemente i vantaggi e benefici che possono derivarne all’imputato.
Il beneficio più importante, come anticipato, consiste chiaramente nella riduzione di pena, che può arrivare fino ad 1/3 di quella applicabile in concreto dal giudice.
Può esser particolarmente appetibile, inoltre, l’esclusione della parte civile.
Se il danneggiato si è costituito parte civile per avere i danni (o ne ha intenzione), la sua azione non verrà esaminata nel processo penale ed avrà diritto, al massimo, al risarcimento delle sole spese legali fino ad allora sostenute.
Se il PM presta il consenso al patteggiamento, inoltre, la sentenza non sarà da lui appellabile in Corte d’Appello.
Resta sempre salva, tuttavia, la possibilità di ricorrere avanti la Corte di Cassazione (anche per l’imputato), seppure nei soli e restrittivi casi previsti dal codice di procedura penale.
Inoltre, se il patteggiamento viene chiesto prima della fissazione di una udienza dibattimentale, il giudizio non sarà pubblico, bensì si svolgerà in camera di consiglio, ossia a porte chiuse.
Altro aspetto da non sottovalutare è che al patteggiamento non segue la condanna al pagamento delle spese processuali allo Stato, né l’applicazione di gran parte delle pene accessorie (ad esclusione, ad esempio, della confisca, della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza), a condizione che il patteggiamento comporti l’applicazione di una pena detentiva non superiore ai due anni di pena detentiva.
Dulcis in fundo, il reato si estingue dopo il decorso di un certo lasso temporale (5 anni se la condanna è per un delitto, 2 anni se è per una contravvenzione), sempreché il condannato non commetta nel frattempo un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e purché la condanna resti entro i due anni di pena detentiva.
Per ottenere il riconoscimento dell’estinzione del reato per il quale si è proceduto con il rito del patteggiamento, è necessario un ricorso al giudice dell’esecuzione, ossia all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
In ultimissima analisi, è bene tener presente che il costo della difesa sarà decisamente inferiore se si sceglie di definire il processo penale con un patteggiamento.
Il processo ordinario, infatti, ha generalmente durata pluriennale e richiede l’espletamento di un’attività professionale molto articolata e complessa.
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