La denuncia per il reato di sostituzione di persona presentata dalla moglie nei confronti dell’ex marito viene archiviata in presenza di contrasti coniugali

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Con la presentazione, da parte della ex coniuge, di una querela per il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. si instaurava, dinanzi al Tribunale di Padova, un procedimento penale a carico del marito difeso dall’avv. Alessandro Luciano.

In particolare, l’imputato veniva accusato di aver trasmesso alla madre, al fratello e alla sorella della querelante diverse lettere a nome di quest’ultima e contenenti delle foto pornografiche della stessa.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale veniva sottoposta ad esame la persona offesa, la quale contestava ulteriori fatti penalmente rilevanti a carico del medesimo imputato ed il Giudice – accogliendo l’eccezione sollevata dall’avv. Alessandro Luciano difensore dell’imputato – invitava la teste ad attenersi al capo oggetto di imputazione ed a riferire solo in relazione allo stesso.

In sede di testimonianza emergevano i forti contrasti esistenti tra gli ex coniugi – sfociati in procedimenti penali a carico dello stesso marito e definiti con assoluzione – tali da far ritenere poco credibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa.

La difesa, infatti, produceva tutte le pronunce intervenute tra le medesime parti e, in particolare, la sentenza di assoluzione dell’imputato per mancanza di prova in ordine alla contestata creazione di un falso profilo facebook.

L’avv. Luciano, peraltro, evidenziava le seguenti circostanze emerse in sede di testimonianza della querelante ed idonee ad escludere la responsabilità penale dell’imputato:

  1. non riconducibilità della calligrafia presente nelle lettere a quella dell’imputato;
  2. mancata certezza in ordine ai soggetti presenti nelle foto;
  3. incompatibilità del sistema di ripresa delle foto con le scarse abilità tecnologiche dell’imputato;
  4. pessima qualità delle fotografie incompatibile con il telefonino dell’imputato.

Le convincenti argomentazioni dell’avvocato Alessandro Luciano sono state condivise dal Tribunale Penale di Padova che, non ritenendo accertata ogni oltre ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputato ha emesso una sentenza di assoluzione nei suoi confronti per non aver commesso il fatto risultando carente e contraddittoria la prova del reato contestato (cfr. sentenza Tribunale di Padova n. 1673/2019).

sentenza Tribunale Padova n. 1673-19

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