La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile

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I principali obiettivi del processo penale minorile, disciplinato dal D.P.R. 448/1988 e dal d.lgs. 272/1989, sono la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale per non comprometterne la crescita e i processi educativi e l’estromissione di quei fatti di reato scarsamente offensivi.

A tal proposito si sottolinea che sino al compimento dei 14 anni d’età il minore non è imputabile, come dispone l’art. 97 c.p.: “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto è un provvedimento con l’obiettivo di realizzare tale scopo.

Dispone l’art. 27 del D.P.R. 448/1988 che la sentenza possa pronunciarsi nel corso delle indagini preliminari, sussistenti congiuntamente i tre requisiti previsti al primo comma: il Giudice dovrà valutare la tenuità del fatto di reato ex art. 133 c.p., qualificare il comportamento del minore come occasionale, infine valutare se il perseguimento dell’iter processuale possa arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 110/2004 ha previsto, inoltre, l’ulteriore requisito della responsabilità del minore. La sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto viene cancellata dal casellario giudiziale al compimento dei 18 anni d’età.

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