L’incidenza della condotta della vittima nel reato di atti persecutori c.d. stalking: il perdurante e grave stato di ansia, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita
Il delitto di atti persecutori, in gergo “stalking”, di ispirazione anglosassone ed introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Legge n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) all’art. 612 bis del codice penale, balza ormai quotidianamente agli onori della cronaca.
Si tratta di un reato particolarmente odioso, spesso perpetrato nell’ambito della ristretta cerchia familiare o tra persone comunque legate da un rapporto sentimentale.
La norma richiede, ai fini dell’integrazione del reato, che le condotte persecutorie, che possono essere le più svariate (ripetute telefonate, invio di buste, sms, e-mails e messaggi tramite internet, pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network, danneggiamento dell’auto della vittima, aggressioni verbali alla presenza di testimoni, iniziative gravemente diffamatorie presso i datori di lavoro della vittima per indurre questi ultimi a licenziarla, reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi) siano reiterate nel tempo e che siano idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a ingenerare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero a costringerla ad alterare le “proprie abitudini di vita”.
La reiterazione delle condotte, pertanto, non è da sola sufficiente ad integrare il reato, in quanto occorre che le stesse siano idonee a produrre uno dei tre eventi descritti dall’art. 612 bis c.p.
Viene dunque da pensare che, se la vittima appare tranquilla e serena, giungendo addirittura a rispondere alle telefonate ed ai messaggi del presunto stalker e, più in generale, ad accettare le sue continue richieste di contatto, non può dirsi verificato l’evento del reato, consistente per l’appunto nel turbamento psicologico della vittima.
La Suprema Corte, tuttavia, non è dello stesso avviso e, con la recente sentenza n. 27466/2018, ha affermato che non è di alcuna rilevanza la circostanza che la persona offesa abbia assunto un atteggiamento conciliante nei confronti dello stalker, non cambiando il proprio numero di telefono e, addirittura, rispondendo ad alcune delle sue telefonate.
Infatti, la persona offesa aveva espressamente dichiarato in sede testimoniale di aver optato per un atteggiamento a volte conciliante in quanto non sapeva come comportarsi e temeva che un atteggiamento di eccessiva chiusura o di rifiuto avrebbe alterato il delicato equilibrio psichico dell’imputata, persona notoriamente instabile.
La persona offesa, inoltre, si era trovata nell’impossibilità di cambiare la propria utenza telefonica, in quanto utilizzata per motivi di lavoro.
D’altra parte, la persona offesa era stata costretta ad adottare plurime precauzioni per prevenire e/o rimediare ai comportamenti molesti dell’imputata che, quindi, ne avevano alterato le abitudini di vita, provocandogli, altresì, un costante stato d’ansia e paura, comprovato dalle dichiarazioni dei testimoni.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, allorché sussistano tutti gli elementi costitutivi del reato e sia provato il turbamento psicologico della persona offesa, anche se quest’ultima ha assunto un atteggiamento apparentemente tranquillo ed accondiscendente nei confronti dello stalker al solo scopo di non aggravare la situazione, tale circostanza non fa venir meno il reato.
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