L’orientamento dei giudici veneziani sul reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche aggravato dalla verificazione del disastro in caso di emissione nell’atmosfera di sostanze tossiche inquinanti da parte di un’azienda petrolchimica
Recentemente la III Sezione Penale della Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 3417 del 06/10/2016, ha avuto occasione di esprimere il proprio orientamento sulla complessa fattispecie di reato prevista dall’art. 437 c.p., che punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, con previsione al comma 2 di un’aggravante specifica qualora dal fatto derivi un disastro o un infortunio (reclusione da tre a dieci anni).
La vicenda giudiziaria ha visto protagonista la società petrolchimica EVC Italia S.p.A., dal cui stabilimento di Marghera, a causa di una grave anomalia dell’impianto di produzione di CVM (cloruro di vinile monomero), l’8 giugno del 1999 è fuoriuscito un ingente quantitativo di tale sostanza, che è stata poi rilasciata nell’atmosfera circostante.
Per tale ragione ben 4 ex dirigenti della società sono stati indagati e rinviati a giudizio con l’accusa di non aver dolosamente adottato tutte le opportune misure cautelari antinfortunistiche, con l’aggravante di aver cagionato altresì un grave disastro ambientale.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale monocratico di Venezia li ha condannati ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.
La Corte d’Appello, con la sopracitata sentenza, si è discostata dall’orientamento seguito dal Giudice di prime cure in relazione alla sussistenza sia della circostanza aggravante prevista al comma 2, sia più in generale dell’elemento soggettivo del reato.
Con riferimento al primo profilo, secondo il Tribunale di Venezia anche un evento produttivo di danni di modesta entità potrebbe dar luogo al reato in questione, a prescindere dall’accertamento in concreto della sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di reato c.d. di pericolo presunto.
In questo caso il pericolo consisterebbe proprio nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell’infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 437, una circostanza aggravante.
Diversamente, la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che tale aggravante non potesse dirsi integrata in questa vicenda, in quanto la fuoriuscita di CVM non solo non aveva cagionato malori o effetti tossici acuti, ma non v’era neppure la certezza che avesse determinato un concreto pericolo per la pubblica incolumità e la salute pubblica.
La Corte si è soffermata a lungo sulla nozione di “disastro”, richiamando, in primo luogo, una nota pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 327 del 2008, con la quale i giudici della Consulta, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del delitto di disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., hanno fornito la seguente nozione unitaria di disastro: “evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi” (piano dimensionale), che deve provocare […] un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti” (proiezione offensiva).
Il Collegio ha poi richiamato un’altra recente sentenza della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, la n. 7941 del 19 novembre 2014, con la quale si è concluso il noto processo Eternit, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’immissione di sostanze tossiche in atmosfera, pur potendo integrare gli estremi di un disastro, deve determinare sotto il profilo dimensionale “imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell’habitat umano”.
I giudici di secondo grado, dunque, pur riconoscendo che l’art. 437, co. 2 c.p. non richiede l’effettiva lesione dell’incolumità individuale di una pluralità di persone, ha ritenuto che “nei casi in cui il disastro è causato dall’immissione nell’aria di sostanze tossiche, tale immissione […] deve essere comunque tale da innescare un imponente processo di deterioramento dell’aria e l’esposizione a pericolo per la salute che ne consegue deve essere accertata in concreto”.
Per tali ragioni la Corte d’Appello di Venezia ha escluso l’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 437 c.p.
La sentenza prosegue poi vagliando la sussistenza nel caso di specie dell’elemento soggettivo del dolo.
Sappiamo, infatti, che, perché vi sia dolo, l’agente deve essere consapevole che la cautela antinfortunistica omessa o rimossa serve (oltre che per eventuali altri usi) proprio per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri).
Se manca tale consapevolezza non può essere ritenuto sussistente il dolo, il quale richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della propria condotta, anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto integrato il dolo per due ordini di ragioni.
In primo luogo, posto che le omissioni addebitate alla dirigenza riguardavano elementi strutturali e parti fondamentali dell’impianto, il giudice di prime cure non ha ritenuto credibile che tale configurazione tecnica fosse stata incolpevolmente ignorata dal direttore dello stabilimento o dai responsabili tecnico-amministrativi della produzione.
In secondo luogo, il dolo era stato desunto dalla condotta inerte tenuta dall’azienda nei riguardi di varie prescrizioni imposte dalle autorità amministrative prima dell’incidente, oltre che dalla circostanza che, invero, erano già stati predisposti alcuni interventi di miglioramento dell’impianto prima dell’evento.
Tuttavia, secondo la Corte d’Appello non sono state raccolte prove sufficienti atte a dimostrare, con assoluta certezza, che il versamento in atmosfera non si sarebbe verificato se fossero stati approntati tali interventi.
Parimenti, secondo il giudice di secondo grado non è stato dimostrato che gli imputati si erano effettivamente rappresentati la possibilità di agire, ossia di dover compiere l’azione doverosa, né è stato accertato che gli stessi avevano consapevolmente e volutamente omesso di compiere l’azione doverosa a loro imposta.
In conclusione, per tali ragioni, la Corte d’Appello ha escluso la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato di cui al primo comma dell’art. 437 c.p., palesando così la propria volontà di conformarsi all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità.
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