Per il datore di lavoro vi è l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro dei dipendenti anche se di un solo giorno e non più solo per quelli con prognosi superiore ai tre giorni

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Si tratta di una delle novità introdotte con il decreto n. 183/2016 con il quale è stato istituito il Sinp, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro volto ad implementare le misure di sicurezza sul lavoro.

Tra le novità previste dal decreto vi è l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Inail anche gli infortuni sul lavoro di durata di un solo giorno successivo a quello dell’evento, a partire da quelli verificatisi dal 12 ottobre 2017. Si tratta dunque di includere anche quegli eventi di infortuni in franchigia, ovvero non coperti da assicurazione Inail, che comportano prognosi e assenza dal luogo di lavoro per un numero di giorni compreso tra uno e tre successivi a quello dell’evento.

La comunicazione ha finalità statistiche e informative: per quanto riguarda quali indennizzi andranno pagati in caso di infortunio, rimangono esclusivamente quelli con prognosi superiore ai tre giorni.

I datori di lavoro dovranno trasmettere la comunicazione Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, mentre restano invariate le regole in merito all’erogazione dell’indennità. In caso di inadempimento, potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da assicurazione Inail.

In caso di infortunio sul lavoro o in itinere, anche se di breve entità, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro e può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino;
  • rivolgersi al suo medico curante.

Il medico che presta prima assistenza al lavoratore dovrà rilasciare obbligatoriamente il certificato al lavoratore, nel quale sarà indicata diagnosi e prognosi, ovvero numero di giorni di assenza dal lavoro che poi trasmetterà il certificato in via telematica all’Inail.

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