Qualora una sentenza di condanna definitiva venga revocata per effetto di un’intervenuta abolizione del reato, dovrà essere revocata anche l’eventuale confisca dei beni sequestrati

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Un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione ha dato risposta al quesito se sia sostenibile il

mantenimento della confisca rispetto a reati per cui è intervenuta la c.d. abolitio criminis, ossia l’abolizione del reato.

Il caso di specie riguardava il delitto previsto dall’art. 10 ter D. Lgs. 74/2000, ossia il delitto di omesso versamento dell’IVA, oggetto recentemente di una parziale abolizione ad opera del D. Lgs. 158/2015, che ha comportato l’innalzamento delle c.d. “soglie di punibilità”.

Cosa sono le soglie di punibilità? Trattasi di quelle soglie quantitative minime di “evasione” al di sotto delle quali il Legislatore ha ritenuto che la condotta, seppur illecita, non possa ritenersi talmente offensiva da meritare una sanzione penale, ma tuttalpiù una sanzione amministrativa.

Con la riforma legislativa del 2015, il Legislatore ha deciso di elevare la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell’IVA da € 50.000,00 a € 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, disponendo che al di sotto di tale soglia si applichino solo le sanzioni amministrative.

Il caso giudiziario di cui si è occupata la Corte riguardava un uomo che era stato processato e condannato, con sentenza divenuta definitiva, proprio per fatti di omesso versamento dell’IVA e che, in conseguenza di ciò, aveva altresì subito la confisca di alcuni beni.

A seguito della parziale abolizione del reato, la condotta per la quale era stato giudicato e condannato non costituiva più reato. Per tale ragione, il soggetto condannato aveva deciso di adire il Giudice competente (nello specifico il Giudice dell’Esecuzione) per chiedere la revoca della sentenza di condanna e della confisca che ne era conseguita.

Infatti il nostro codice penale, all’art. 2 comma 2, prevede che nessuno possa essere punito per un fatto che, in virtù di una legge posteriore, non costituisce più reato e, soprattutto, che se vi è stata condanna questa debba essere revocata, con cessazione dell’esecuzione della pena e di tutti gli effetti penali.

Ed ancora, l’art. 210, comma 1, c.p. dispone che l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione, mentre l’art. 673 c.p.p. prevede che, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, il giudice dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adotta i provvedimenti conseguenti.

Il Giudice dell’Esecuzione, sulla base della normativa vigente, accoglieva la richiesta di revoca della sentenza di condanna e dichiarava la cessazione dell’esecuzione della pena e degli effetti penali, tra cui le spese processuali e di sequestro, ma non revocava la confisca disposta ai sensi dell’art. 322 ter c.p., in quanto la misura, a suo dire, era già stata eseguita e, pertanto, il bene confiscato era già stato acquisito a titolo originario al patrimonio dello Stato. Il condannato decideva allora di ricorrere avanti la Corte di Cassazione, ritenendo, a ragione, di aver subito un’ingiustizia.

La Suprema Corte accoglieva il suo ricorso, ritenendo indubbio che tra i provvedimenti conseguenti alla revoca della condanna vi sia anche la revoca di tutte le statuizioni accessorie che la presuppongono, qual è ad esempio la confisca dei beni sequestrati, sia essa diretta o per equivalente, perché ciò che conta non è l’oggetto o la modalità della confisca, bensì la sua obbligatorietà, che ricorre sempre nei reati tributari.

Secondo la Corte non rileverebbe neanche l’avvenuta esecuzione della confisca, potendosi sempre disporre la restituzione dei beni illegittimamente acquisiti, posto che, in ogni caso, lo Stato non è legittimato a trattenere beni senza un valido titolo.

In conclusione, allorché una sentenza di condanna definitiva venga revocata per effetto di un’intervenuta abolizione del reato, dovrà essere revocata anche l’eventuale confisca che ne sia conseguita e, quindi, dovranno essere restituiti i beni al legittimo proprietario.

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