Quando l’invio di una e-mail offensiva costituisce diffamazione e non semplice ingiuria ed individuazione della tutela legale in sede civile e penale

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L’ingiuria e la diffamazione vengono spesso tra loro confuse, sebbene presentino radicali differenze. La prima fattispecie è posta a tutela dell’onore e del decoro di una persona, mentre la seconda a tutela della sua reputazione.

Ma cosa si intende per onore e reputazione?

Le definizioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle nozioni di onore e decoro sono le seguenti: l’onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo all’interno del gruppo sociale in cui vive, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno in quanto tale (Corte di Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 34599 del 4.7.2008, imp. Camozzi, Rv. 241346).

Per quanto riguarda il concetto di reputazione esso indica, invece, il complesso della identità personale di un soggetto, costituito dal “patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell’individuo o della persona giuridica, comprensiva anche del profilo connesso alla attività economica e professionale svolta dall’individuo e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale di un soggetto” (Corte di Cassazione Penale, sentenza del 16.06.2011 n. 37383).

Ciò premesso, analizziamo ora gli ulteriori elementi differenziali.

Ciò che distingue prevalentemente l’ingiuria dalla diffamazione è il fatto che l’offesa avviene, nel primo caso, alla presenza del soggetto interessato, mentre, nel secondo, in sua assenza.

Con riferimento all’ingiuria, tuttavia, non è necessario che la vittima e il colpevole si trovino nello stesso luogo in quanto ciò che conta è la percezione diretta dell’offesa da parte della persona cui è destinata, offesa che può manifestarsi verbalmente (pronuncia di parole oltraggiose) o realmente (realizzazione di scritti, disegni o atti materiali oltraggiosi). Inoltre, affinché possa dirsi integrato il reato di diffamazione è necessario che il messaggio lesivo ed offensivo venga trasmesso a più persone, almeno due, anche se in momenti differenti.

Nell’ingiuria, invece, la presenza di più persone, lungi dall’essere un elemento essenziale, costituisce una circostanza aggravante.

Distinguere le due fattispecie in concreto non è, tuttavia, sempre agevole.

Poniamo l’esempio di una e-mail con contenuto offensivo che venga inviata allo studio di un professionista.

Allorché alla e-mail abbiano accesso anche altri soggetti, oltre al professionista destinatario della stessa, sarà integrato il più grave delitto di diffamazione, perché l’offesa avverrà “in presenza” di più persone.

Nel caso in cui la e-mail sia, invece, accessibile solo ed esclusivamente al destinatario della stessa e nessuno oltre a lui possa vederne il contenuto, sarà integrata una mera ingiuria.

L’ingiuria, peraltro, è stata oggetto di un recente intervento di depenalizzazione ad opera del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 e, oggi, costituisce un illecito civile che può dar luogo soltanto al pagamento di una pena pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che va da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 8000,00, la cui entità dovrà essere determinata dal giudice tenendo conto di una serie di elementi, quali, ad esempio, la gravita dell’offesa, la reiterazione dell’illecito, l’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito, l’arricchimento dell’offensore, la personalità dell’agente e le condizioni economiche dell’agente.

Per tale ragione, oggi, non è più necessario proporre denuncia-querela per l’ingiuria, bensì si può agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito.

È necessario, a tal proposito, fare alcune precisazioni.

Il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.7, con il quale il nostro legislatore ha depenalizzato l’ingiuria, opera retroattivamente, il che significa che la depenalizzazione investe anche i reati commessi prima della sua entrata in vigore.

Ne consegue che chi ha commesso un’ingiuria prima dell’entrata in vigore del predetto decreto andrà esente da pena, salva però sempre la possibilità di subire una condanna al risarcimento del danno in sede civile e il pagamento della sanzione pecuniaria.

Cosa accade invece se un soggetto è già stato condannato per ingiuria prima della depenalizzazione?

In tal caso bisogna operare una distinzione a seconda della fase in cui si trova il giudizio: se la sentenza di condanna è passata in giudicato il condannato potrà chiederne la revoca ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., mentre, se il procedimento penale è ancora pendente, il giudice dovrà pronunciare sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In ogni caso alla persona offesa resterà la facoltà di agire con una nuova azione in sede civile per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

In presenza di una diffamazione, invece, sarà necessario sporgere denuncia-querela innanzi alle autorità competenti nei termini previsti dalla legge, ossia entro 90 giorni dalla commissione del fatto.

La denuncia-querela può essere proposta anche dagli eredi della vittima, se quest’ultima  sia morta prima del decorso del suddetto termine.

Anche a fronte di una diffamazione, tuttavia, la persona offesa potrà decidere di agire in sede civile per il risarcimento del danno.

Bisogna però prestare attenzione, perché non tutte le offese configurano un ingiuria o una diffamazione e, dunque, non tutte sono risarcibili.

È sempre fondamentale rivolgersi ad avvocati esperti della materia per comprendere quando sia possibile adire le vie giudiziarie e, soprattutto, quale strategia sia più opportuno adottare in base alle circostanze del caso concreto, onde evitare di incorrere in cause inutili e dispendiose.

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