Risulta molto rilevante sapere distinguere una denuncia da una querela alla luce della recente riforma Orlando in materia di reati procedibili a querela

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Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento normativo con il quale, in attuazione della delega contenuta nella riforma Orlando, ha provveduto ad ampliare il novero dei reati procedibili a querela di parte, ricomprendendovi alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio (eccezion fatta per il delitto di violenza privata e per i delitti contro il patrimonio previsti dal codice penale) puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni e caratterizzati, dunque, dal valore privato dell’offesa o dalla sua modesta offensività.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di rendere maggiormente efficiente il sistema penale, incentivando il ricorso, in presenza di reati di minore gravità, agli strumenti di conciliazione, tra i quali rientra anche il nuovo istituto previsto dall’art. 162 ter c.p., che prevede l’estinzione dei reati perseguibili a querela rimettibile per condotte riparatorie.

Tuttavia, è sempre prevista la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 c.p. o, in caso di reati contro il patrimonio, qualora il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Quanto ai reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del D. Lgs., il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; se, invece, il procedimento è pendente, il PM nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine, in tal caso, decorrerà dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Questa regola, tuttavia, non si applica ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione.

Ciò premesso, occorre chiarire cosa sia una querela e in cosa si distingua dalla mera denuncia.

Spesso si parla impropriamente di denuncia e di querela, utilizzando questi termini come fossero sinonimi, sebbene si tratti di istituti processuali distinti, sottostanti ad una diversa disciplina e comportanti conseguenze differenti.

La denuncia è la comunicazione, scritta od orale, effettuata all’autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza o agli Uffici della Procura della Repubblica) da chiunque sia stato vittima, o anche solo testimone, di un reato perseguibile d’ufficio.

La denuncia può essere presentata in qualsiasi momento e produce l’effetto di attivare un’indagine investigativa da parte della Polizia Giudiziaria al fine di accertare i fatti denunciati.

La querela, invece, è l’atto con il quale la persona offesa (od anche gli eredi legittimi in caso di morte o incapacità), personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale, oltre a comunicare un fatto di reato all’autorità giudiziaria, chiede espressamente che l’autore dello stesso venga perseguito penalmente.

La querela è una vera e propria condizione di procedibilità per i reati che non possono essere perseguiti d’ufficio.

Ne consegue che, in mancanza di querela, questi reati non possono essere accertati e puniti.

Tra questi rientra, ad esempio, il reato di lesioni dolose lievi o, ancora, il reato di lesioni colpose, anche gravi, a seguito di incidente stradale.

È fondamentale sapere, tuttavia, che, per la maggior parte di questi reati, vi è un termine particolarmente stringente per sporgere la querela, pari a 90 giorni dal momento della conoscenza effettiva del fatto, alla scadenza del quale si decadrà da tale facoltà ed il reato non sarà né più accertabile né sarà più perseguibile il suo autore.

Dunque, a seguito della proposizione di una querela, analogamente a quanto accade a seguito di una mera denuncia, l’autorità giudiziaria avvierà un’indagine per accertare i fatti.

Per sporgere una denuncia-querela non è necessario rivolgersi ad un avvocato, anche se farlo costituisce sicuramente la scelta migliore al fine di tutelare al meglio i propri diritti.

Facciamo un esempio per chiarire il concetto.

Se si ha interesse a conoscere l’esito del procedimento in caso di archiviazione è necessario farne espressamente richiesta nell’atto di querela, altrimenti, laddove il PM decida di chiederne l’archiviazione, quest’ultima non verrà comunicata alla persona offesa, la quale, non avendone contezza, non farà opposizione entro i termini brevissimi previsti dalla legge. Per questo motivo è sempre consigliato nominare un avvocato di fiducia, presso il quale eleggere domicilio, che tenga sempre sotto controllo il procedimento instaurato e conosca alla perfezione le mosse da attuare dopo la proposizione di una querela.

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