Truffa informatica, accesso abusivo a sistemi informatici e violazione del diritto d’autore: la corretta interpretazione dell’elemento dell’ingiusto profitto nella frode informatica
Un ultima tematica affrontata dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11075/2018 è quella inerente la corretta interpretazione dell’ingiustizia del profitto, elemento costitutivo necessario della frode informatica.
A tal proposito occorre fare un passo indietro ed analizzare il momento consumativo della truffa informatica.
Non vi è dubbio che il delitto si perfeziona, stando alla lettera dell’art. 640 ter c.p., allorquando il reo, mediante la condotta fraudolenta, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Secondo il tipico schema dei reati contro il patrimonio il conseguimento dell’ingiusto profitto rappresenta, infatti, l’evento naturalistico richiesto per la consumazione del reato.
Ciò premesso, bisogna ora stabilire quando un profitto possa essere ritenuto ingiusto.
La difesa di uno dei tre imputati sosteneva, a tal proposito, che difettasse l’ingiustizia del profitto nel caso in esame, poiché dalla mera disponibilità del programma, che era stato abusivamente duplicato, non sarebbe derivato alcun effettivo e sostanziale vantaggio né tantomeno un concreto e reale pregiudizio di natura patrimoniale, in quanto il danno presupporrebbe sempre e comunque un successivo impiego o sfruttamento economico del software medesimo, che tuttavia dovrebbe essere immediato e diretto. Secondo la tesi difensiva il danno, inoltre, dovrebbe avere necessariamente natura economico-patrimoniale e altresì consistere in una lesione concreta e non meramente potenziale, idonea a produrre la perdita definitiva del bene. Tali requisiti del profitto e del danno, secondo quanto sostenuto dalla difesa, non sarebbero stati provati nel caso in esame.
La Suprema Corte, tuttavia, non ha ritenuto fondate tali argomentazioni, bensì al contrario ha ritenuto accertata la sussistenza sia dell’ingiusto profitto che del danno altrui.
I codici sorgente ed il contenuto di un database di un programma, infatti, avrebbero di per sé stessi un valore intrinseco in quanto costituiscono opera dell’ingegno, ossia frutto di un’attività non meramente compilativa e, pertanto, suscettibile di una valutazione patrimoniale.
Costituisce profitto del reato non solo l’incremento patrimoniale dell’agente, bensì più in generale qualsiasi utilità o vantaggio suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della semplice capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto.
Per quanto attiene, invece, il profilo del danno, secondo la Corte, questo attiene al valore patrimoniale del bene oggetto di intervento e all’azione in cui si esplica l’intervento senza diritto che, in questo caso, è consistito in un indebito impossessamento.
Anche l’impossessamento di un bene immateriale suscettibile di valutazione patrimoniale costituisce un danno la cui sussistenza deriva proprio dall’impossessamento stesso, anche nel caso in cui la parte offesa, proprio a causa del raggiro posto in essere dall’imputato, non ne abbia avuto alcuna iniziale contezza.
In altri termini, posto che il reato di truffa informatica è istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza l’ingiusto profitto e l’altrui danno, considerando che il software trafugato possiede un valore economico intrinseco, il reato si deve ritenere consumato nel momento in cui gli imputati hanno avuto la materiale disponibilità del programma e dei dati in esso contenuti, in quanto è proprio in quel momento che gli stessi hanno realizzato un profitto ingiusto con altrui danno.
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