Vittime del reato di atti persecutori c.d. stalking o del reato di violenza sessuale: i termini per proporre querela e i casi in cui non è necessaria
I delitti di violenza sessuale e di stalking si collocano tra quelli contro la persona, rispettivamente contro la libertà sessuale e la libertà morale della persona.
Si tratta di odiosi delitti, purtroppo ampiamente diffusi e sempre al centro di accese discussioni. Uno degli aspetti più controversi riguarda proprio il particolare regime di procedibilità al quale sono sottoposti questi reati.
In poche parole, affinché la giustizia possa fare il suo corso ed accertare la commissione del reato e la responsabilità del suo autore, è necessario che la persona offesa proponga una querela.
Nello specifico, l’art. 609 septies del codice penale, stabilisce che per i delitti di violenza sessuale, anche aggravata, ed atti sessuali con minorenni, disciplinati rispettivamente agli artt. 609 bis e quater del codice penale, la querela debba essere proposta entro 6 mesi ed è irrevocabile.
Il legislatore, dunque, ha raddoppiato il termine normalmente previsto per sporgere querela (3 mesi) ed ha stabilito che la stessa, una volta proposta, sia irrevocabile, così da evitare che la vittima, già in posizione particolarmente vulnerabile a causa dell’offesa subita, possa subite indebite pressioni per il ritiro della stessa.
Tuttavia, è bene precisare che la querela non è necessaria se il delitto di violenza sessuale è stato commesso nei confronti di un minorenne o se, in presenza di atti sessuali con minorenne (consensuali), l’autore del fatto sia legato al minore da un rapporto di parentela, di convivenza o di assidua frequentazione (ad esempio l’insegnante o l’istruttore), nonché, infine se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, in connessione di altro delitto perseguibile d’ufficio o in danno di un minore di anni 10.
Con riferimento al reato di stalking, il legislatore prevede, all’art. 612 bis codice penale, che la querela debba esser proposta entro il medesimo termine di 6 mesi e che possa essere rimessa soltanto processualmente, ossia verosimilmente innanzi al giudice, il quale potrà così accertare la genuinità della stessa.
Tuttavia, la querela è irrevocabile se il fatto è commesso con minacce reiterate.
Inoltre, analogamente a quanto previsto per la violenza sessuale, la querela per il reato di stalking non è necessaria se il fatto è commesso in danno di minorenne o di disabile, o in connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Può osservarsi come sarebbe stato opportuno prevedere, anche per il reato di stalking così come per i reati sessuali, l’irrevocabilità della querela, pensata dal legislatore allo scopo di evitare pressioni sulla vittima del reato da parte del reo o del contesto sociale in cui si sono svolti i fatti, i quali generalmente si verificano in contesti ambientali ristretti o, addirittura, in ambito familiare.
La scelta del legislatore di estendere i termini per la presentazione della querela a sei mesi è sicuramente da apprezzare, in quanto vi è la necessità di consentire alla vittima una serena e non emotiva valutazione della più opportuna scelta da compiere.
Tuttavia, non può esser del tutto condivisa, posto che spesso 6 mesi non sono sufficienti ad una vittima di violenza sessuale o del reato di stalking per elaborare l’accaduto e superare il senso di vergogna ed i comprensibili timori di esporsi in un pubblico processo.
Ad ogni buon conto, finché il legislatore non interverrà a modificare la disciplina, è bene tenere a mente i ristretti termini entro il quale si deve sporgere querela, scaduti i quali nulla si potrà più fare per perseguire il colpevole.
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